TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 34.
(Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze).

Art. 34.
(Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze).

      1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale in numero complessivo comunque non superiore a 50 sedi per ciascuna delle strutture di cui al comma 3, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.

      Identico.

      2. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dall'articolo 32 si provvede:

          a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;

          b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali.

      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, gli uffici di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo assumono le seguenti denominazioni: «Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze» e «Ragionerie territoriali dello Stato».

      4. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici territoriali dell'economia e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica.

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